Telelavoro
Parte I Nozione, modalità di svolgimento ed aspetti normativi del telelavoro
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Capitolo 1 Caratteristiche del telelavoro. Cenni storici ed evoluzione
1.1. Nozione di telelavoro.
Il termine “telelavoro” deriva dall’inglese “telework” o “telecommute” definisce il lavoro svolto da casa, a tempo pieno o parziale. Il telelavoro però costituisce una particolare modalità di lavoro che puòestrinsecarsi in molteplici forme organizzative e pertanto vi sono varie definizioni di esso: tre sono particolarmente significative. La prima è data dall’art.2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 . Il testo normativo in argomento, come si specificherà meglio in seguito, disciplina le modalità organizzative del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni e definisce il telelavoro “laprestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano ilcollegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”. Il suindicato D.P.R. inoltre specifica in modo efficace, nell’art.1, comma 3, le finalità del telelavoro che consistono nel “razionalizzare l’organizzazione del lavoro” e economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane”. La seconda definizione è data dall’Accordo Europeo del 16 luglio 2002 (punto n.2) edall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (art.1), che è stato stipulato tra la Confindustria ed altre 19 associazioni imprenditoriali; le predette disposizioni saranno
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e comunemente
“realizzare
successivamente esaminate più specificamente. Considerano il telelavoro “una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro, che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito diun contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”. La terza definizione di telelavoro è data dalla SIT (Società Italiana di Telelavoro), che lo considera “la più flessibile modalità organizzativa, resa più efficiente dai moderni mezzi di comunicazione. Essorappresenta una pratica alternativa del modo di progettare, organizzare e svolgere il lavoro, incentrata sulla possibilità di ribaltare i vincoli della distanza e della separatezza, traducendoli in opportunità imprenditoriali, organizzative, di miglioramento della qualità della vita. Il telelavoro va tenuto distinto dalle forme di decentramento, poiché: a. non si risolve in una mera dislocazioneterritoriale di unità che mantengono una loro autonomia organizzativa; b. comporta una destrutturazione dei tradizionali luoghi di lavoro mediante la dislocazione remota dei singoli posti di lavoro”.
1.2. Le attività telelavorabili.
Attese le definizioni di telelavoro prima specificate, sono potenzialmente idonee ad essere “telelavorabili” le attività che evidenziano le seguenti caratteristiche:a. il lavoro non ha ad oggetto la produzione di beni materiali; b. il lavoro intellettivo è prioritario rispetto a quello manuale; c. il lavoro viene svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature informatiche, anche di piccole dimensioni (es. il computer portatile); d. le mansioni lavorative possono essere svolte individualmente; e. il lavoro effettuato può essere facilmente controllato evalutato.
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1.3. Le caratteristiche del telelavoratore.
Il telelavoratore si contraddistingue dal lavoratore comune, in quanto possiede le seguenti particolari caratteristiche: a. ha uno spiccato spirito d’iniziativa ed è in grado di conseguire gli obiettivi senza bisogno di una particolare supervisione da parte del datore di lavoro; b. è capace di lavorare in modo autonomo e manifesta un…